Statuto
Art. 1
È costituita in Roma, con sede presso la Fondazione Primoli, Via Zanardelli, 1, una associazione di studiosi di Letteratura, Lingua e Cultura Francese denominata Seminario di Filologia Francese, di cui possono far parte, per convergenza di interessi e ricerche, a titolo di socio corrispondente, anche studiosi di altre Letterature, Lingue e Culture moderne o studiosi residenti all’estero.
Art. 2
Il Seminario, pur partendo da un campo specifico, intende aprirsi, in un più ampio quadro europeo, verso altre aree affini del sapere, così come intende giovarsi di qualificati studiosi stranieri, in modo da arricchire la sua azione culturale.
Art. 3
Il Seminario promuove, anche in collaborazione con altri organismi culturali, nazionali e internazionali, incontri di studio e di confronto metodologico, discussioni e scambi, eventualmente per via telematica, su temi scelti dall’Assemblea o proposti dalla Giunta, fra tutti i suoi membri o per gruppi di specifica competenza, come pure in collegamento con studiosi di altre discipline e di nazioni diverse, e sedute di lavoro imperniate su relazioni di studiosi italiani e stranieri dietro invito del Presidente, su indicazione dell’Assemblea o della Giunta. Promuove e sostiene progetti e aggregazioni di ricerca nonché iniziative editoriali, sia nelle forme tradizionali che su supporto elettronico e in rete, atte a favorire la conoscenza e la diffusione internazionale dei contributi prodotti nei suoi Convegni e in ciascun’altra delle iniziative culturali che si sviluppano nel suo ambito.
Art. 4
Sono membri del Seminario, con uguali diritti e doveri, gli studiosi di Letteratura, Lingua e Cultura francese che, su proposta della Giunta, ratificata dall’Assemblea, e dietro invito scritto del Presidente, recepiscano formalmente tale invito. Gli studiosi residenti all’Estero e quelli di altre Letterature, Lingue e Culture moderne, sono Soci Corrispondenti del Seminario, dopo aver aderito allo stesso, secondo la medesima procedura sopra descritta. Sono Soci Onorari del Seminario quanti, sempre a seguito della stessa procedura, decidano di aderirvi. I Soci Onorari e quelli Corrispondenti godono, qualora presenti, del diritto di voto. La loro presenza non viene tuttavia computata ai fini del numero legale. I soci si impegnano a sostenere l’organizzazione del Seminario e a promuovere fattivamente le sue varie attività.
Art. 5
Gli organi del Seminario sono: a) il Presidente Onorario, qualora l’Assemblea decida di eleggerlo b) il Presidente c) il Vice-Presidente d) l’Assemblea dei membri e) la Giunta f) il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti.
Art. 6
Il Presidente rappresenta legalmente il Seminario, coordina le attività della Giunta e le iniziative del Seminario nei confronti di altri Enti o Associazioni. Convoca, almeno 20 giorni prima, le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, e ne fissa l’ordine del giorno. Designa all’interno della Giunta il Vice-Presidente che, in caso di impedimento del Presidente stesso, ne svolge tutte le funzioni.
Art.7
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; può essere convocata con procedura d’urgenza su richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Essa decide l’ammontare delle quote annue di iscrizione, elegge il Presidente Onorario, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente, i sei membri della Giunta e i tre membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. In caso di parità di voti, risulta eletto il socio anagraficamente più anziano. Approva il verbale della seduta precedente, delibera su ogni argomento all’ordine del giorno, e ratifica le proposte della Giunta per l’invito di nuovi membri. È valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 8
La Giunta è costituita da sei membri, eletti dai soci riuniti in Assemblea, ognuno dei quali può esprimere quattro preferenze. L’elezione della Giunta avviene successivamente all’elezione del Presidente, che della Giunta stessa fa parte di diritto. Essa elegge nel suo seno il Segretario e l’Economo. Sotto la supervisione del Presidente cura l’attuazione di quanto deliberato dall’Assemblea, ripartendo al proprio interno gli incarichi esecutivi che, a titolo temporaneo, in funzione di singole iniziative, riterrà necessario istituire per il migliore espletamento dei propri compiti. Fra questi, in particolare, quelli di promozione e coordinamento del lavoro delle Commissioni che verranno nominate dall’Assemblea per lo studio di particolari problemi o per la realizzazione di Convegni e di ogni altra attività culturale dell’Associazione. Cura attivamente i rapporti, gli scambi e le iniziative di comune interesse con Istituzioni ed Enti di ricerca nazionali ed esteri e con altre associazioni di studiosi e docenti della stessa o di diverse discipline. Elabora proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Raccoglie le proposte di cooptazione di nuovi membri che possono essere formulate negli intervalli fra le riunioni periodiche dell’Assemblea e le istruisce in vista della votazione a cui dovranno essere sottoposte a termini di Statuto. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente, che la presiede.
Art. 9
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea. Esso svolge tutte le funzioni di norma attribuite alla natura giuridica di tale organo.
Art. 10
Tutte le cariche sono elettive, e – esclusa quella eventuale del Presidente Onorario – hanno durata triennale. Esse sono rinnovabili per non più di una volta consecutivamente. Ove un socio eletto cessi dalle sue funzioni, gli subentra il primo dei soci non eletti; in mancanza, si procede ad una nuova elezione parziale.
Art. 11
Le delibere dell’Assemblea e della Giunta sono prese a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti) e con voto palese. Ad esse partecipano i soci che, al momento della votazione, risultino in regola con il pagamento della penultima quota sociale. Nel caso di modifica del presente Statuto, o di scioglimento del Seminario, occorre la maggioranza qualificata (la metà più uno degli aventi diritto). In questi casi, se la Giunta lo riterrà opportuno, potrà essere indetta la votazione per corrispondenza che prevedrà la maggioranza semplice dei votanti effettivi. Si procede con voto segreto nelle elezioni delle varie cariche e, ove richiesto da almeno cinque soci, nella ratifica delle proposte relative all’ammissione di nuovi soci, eventualmente anche per delega limitata alla misura di una per socio.
Art. 12
Il Seminario non ha fini di lucro. Il suo patrimonio è costituito dalle quote annuali versate dai membri, e da altri proventi (contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, ecc.). In caso di scioglimento del Seminario, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Primoli.